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La riforma scolastica: un po' di chiarezza
Le innovazioni introdotte dall'avvio della Riforma
dei Cicli Scolastici, attuata dal Ministro
dell'Istruzione Letizia Moratti, introducono nel
sistema formativo italiano molteplici cambiamenti che
coinvolgono sia il ruolo dello Stato all'interno
della scuola, sia l'autonomia di scelta di ogni
singolo discente.
Per capire infatti la
riforma, bisogna risalire, oltre ad innumerevoli
novità promosse dalla Comunità Europea, alla riforma
del Titolo V della Costituzione, modificato dalla
Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001 che
attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome
competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale.
Tale norma supera la tradizionale distinzione tra
“scuola” e “istruzione artigiana e professionale”,
proponendo una nuova classificazione dell’offerta
formativa, definita sotto due entità:
- L’istruzione
Corrisponde all’istruzione inferiore (obbligatoria)
ed alla componente non professionalizzante
dell’istruzione superiore
- L’istruzione e la formazione professionale
Corrisponde agli Istituti Tecnici,
Professionali, ma anche Centri di Formazione
Professionale Regionale.
In tal senso, la riforma
ridisegna l’intero sistema di offerta formativa, non
più basato sulla centralità del concetto di scuola,
bensì sul “criterio che sottende il carattere dei
percorsi”; si presentano quindi due possibili
tipologie di percorsi: il primo è l’istruzione che
dovrebbe fornire allo studente una visione culturale
generale, da completare con gli studi universitari e
di formazione superiore. Un secondo carattere è
invece quello “professionalizzante” che dovrebbe
dotare gli individui delle competenze necessarie per
inserirsi nel mercato del lavoro.
Tale impostazione trova una base legiferativa
attraverso la Legge 53/2003 (“Norme Generali
sull’Istruzione e livelli essenziali delle
prestazioni in materia di Istruzione e Formazione
Professionale”).
Un concetto fondamentale nella Riforma dei Cicli
Scolastici è l’introduzione del concetto di diritto e
dovere formativo fino ai diciotto anni, promulgato
recentemente da un decreto attuativo che supera il
concetto di obbligo scolastico e di obbligo
formativo. Il diritto-dovere è anche uno dei nodi
maggiormente criticati in quanto, in giurisprudenza,
il concetto di dovere è più debole in confronto a
quello di obbligo; rispetto all’attuale obbligo
formativo fino ai quindici anni, questa norma
piuttosto che innalzare l’età scolare, permetterebbe
una fuoriuscita degli studenti già al termine delle
odierne scuole medie.
I nuovi Cicli Scolastici
Il nuovo assetto scolastico dovrebbe
prevedere:
& La
scuola dell’infanzia, in sostituzione dell’attuale
scuola materna
& Il
primo ciclo scolastico, comprendente:
1. la scuola primaria (cinque
anni)
2. la scuola secondaria
di primo grado (tre anni)
Esso sostituirebbe la
scuola elementare e la scuola media, eliminando gli
esami di quinta elementare e mantenendo un unico
esame di stato, al termine di tale ciclo.
& Il
secondo ciclo scolastico, comprendente:
1. Il sistema dei licei
che prevede un percorso di cinque anni, costituito da
due bienni ed un quinto anno dedicato
all’approfondimento disciplinare ed un Esame di Stato
conclusivo. Con il possesso di diploma di scuola
superiore secondaria, si ha l’accesso all’Università
e all’Alta Formazione artistica e musicale.
2. Il sistema
dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
alternativo ai licei, prevede una durata minima di
tre anni, alla fine dei quali si ottiene una
qualifica triennale che da la possibilità di
adempiere al diritto/dovere all’obbligo formativo
fino ai diciotto anni; frequentando un quarto anno si
ottiene un diploma di formazione, riferito alla
figura del Tecnico e può prevedere un percorso unico
o, come descritto, un cammino progressivo con un anno
di formazione oltre la qualifica. Si ha inoltre la
possibilità, previa frequenza di un quinto anno
scolastico, di sostenere l’Esame di Stato per
l’accesso all’Università e all’Alta Formazione
artistica e musicale. Allo stesso tempo è possibile
cambiare indirizzo e passare da un sistema all’altro
(Licei, formazione professionale), con la frequenza
di apposite iniziative didattiche.
Gli studenti che abbiano compiuto 15 anni
nell’esercizio del diritto/dovere hanno la
possibilità di svolgere la formazione fino ai 18
anni attraverso l’alternanza di studio e lavoro
usufruendo della riforma dei contratti di
apprendistato. I percorsi di alternanza scuola/lavoro
sono progettati, attuati e verificati sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica e
formativa sulla base di apposite convenzioni prese
con le associazioni di rappresentanza, con le imprese
e gli enti pubblici e privati. La riforma
dell’apprendistato è una delle norme più criticate in
quanto, viene da molti indicata come regolarizzazione
dello sfruttamento del lavoro minorile, creando
manovalanza a basso costo e lavoratori per nulla
formati, ma inquadrati fin da giovane età
all’asservimento lavorativo.
& Istruzione
e formazione superiore: che comprende l’università
(lauree e lauree specialistiche) e i percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ( gli IFTS
introdotti in Italia nel 1999 sono articolati in
percorsi che hanno l’obiettivo di far raggiungere ai
giovani e agli adulti occupati e non, un livello
culturale elevato e una formazione tecnica e
professionale approfondita).
Le varie tappe della
riforma, i decreti attuativi, e tutta la
documentazione necessaria all'approfondimento
dell'argomento sono scaricabili all'interno del sito
del MIUR (www.miur.it);
all'indirizzo
http://www.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/nuovi_ordin03.pdf,
è possibile invece visionare uno schema sintetico
della riforma e del nuovo assetto dei cicli
scolastici sopra descritto.
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Mini-Vocabolario della riforma scolastica
Le nuove
parole della scuola italiana
P. Franco Moscone crs
Pres. Reg. FIDAE
Liguria
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Educazioni - Già a partire dalla fine
degli anni Ottanta il Ministero della Pubblica
Istruzione aveva promosso una
serie
di campagne o progetti per
promuovere l’attenzione della scuola ad alcune
dimensioni della crescita personale degli alunni
che solitamente rimanevano trascurate
dall’impianto rigidamente disciplinare e
intellettuale della scuola italiana: a puro titolo
esemplificativo si ricorda l’educazione alla
salute, alla pace,
alla
democrazia, ai diritti umani, alla legalità,
all’ambiente, alla sicurezza, all’alimentazione,
alla sessualità, alla mondialità, ecc. Questo
impegno “educativo” della scuola (inteso come
superamento di una scuola della sola “istruzione”)
è poi confluito nell’educa-zione alla convivenza
civile della R.M.
Formazione - Sono sostanzialmente
due i significati della formazione. Da una parte è
il contenitore generico di tutte le azioni
compiute dalla scuola per raggiungere i suoi fini
formativi, cioè rivolti alla crescita dell’alunno
in tutte le sue dimensioni; documenta questo
significato il Piano dell’offerta formativa, in
cui è raccolta l’intera proposta curricolare ed
extracurricolare di una scuola, o l’obbligo
formativo, che comprendeva i percorsi svolti in
diversi sistemi; in questo senso è da considerare
sinonimo di educazione. Dall’altra parte indica il
settore della formazione professionale anche se
l’aggettivo che la qualifica è spesso omesso; si
pensi al sistema educativo di istruzione e di
formazione, istituito dalla R.M. è così denominato
proprio per la presenza nel secondo ciclo dei due
sottosistemi dei licei e dell’istruzione e
formazione professionale; in questo senso, quindi,
costituisce solo una parte dell’intero processo
educativo e mira a far acquisire soprattutto
competenze (v.) più o meno direttamente spendibili
nel mondo del lavoro.
Laboratorio di recupero e sviluppo degli
apprendimenti (LARSA) - Le attività
laboratoriali sono quelle che prevedono un’azione
concreta (anche, ma non necessariamente, manuale)
da parte degli alunni. Nella R.M. si prevede il
ricorso a queste forme di didattica attiva per
azioni di recupero di apprendimenti non ancora
realizzati o per l’approfondimento e lo sviluppo
di settori culturali in cui lo studente manifesti
particolari propensioni. I LARSA possono rivelarsi
utili soprattutto per facilitare i passaggi da un
indirizzo all’altro o per attivare particolari
modalità di lavoro in alcuni ambiti disciplinari.
La dinamica laboratoriale richiede che si superi
la dimensione della classe scolastica e che si
vadano a costituire gruppi più omogenei per
livello o individuale.
Personalizzazione - È l’operazione
fondamentale che la scuola intende fare con la R.M.,
consentendo a studenti e famiglie di costruirsi un
percorso scolastico/formativo su misura delle
proprie esigenze e capacità. Si distingue dalla
individualizzazione perché confida nella
responsabilità attiva degli studenti e delle
famiglie anziché . attribuire solo all’insegnante
il compito di costruire un percorso su misura
dell’alunno.
L’operazione si realizza principalmente attraverso
i PSP
Piano dell’offerta formativa (POF) - È il
documento costitutivo dell’identità di
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una scuola,
introdotto dall’art. 3 del DPR
275/99 come
conseguenza dell’autonomia scolastica. Esso
raccoglie la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa di
ogni scuola ed è elaborato dal Collegio dei
docenti sulla base dei criteri formulati dal
Consiglio di circolo o di istituto e delle
proposte provenienti anche da gruppi informali di
genitori e - nella scuola superiore - di studenti.
L’approvazione definitiva spetta al Consiglio di
circolo o di istituto.
Piano di studio personalizzato (PSP)
- È l’oggetto della programmazione delle
scuole e si caratterizza per una costruzione
personalizzata in stretto rapporto con famiglie e
studenti che sono corresponsabili delle scelte
operate. Materialmente i PSP sono costituiti
dall’insieme delle unità di apprendimento
predisposte dagli insegnanti per ciascun alunno o
gruppo di alunni.
Portfolio delle competenze - È uno
degli strumenti con cui si intendono rinnovare
alcune tipiche procedure scolastiche nei documenti
attuativi della R.M. Diviso in due parti,
rispettivamente dedicate alla valutazione e
all’orientamento, raccoglierà i materiali più
significativi per documentare il processo di
crescita dell’alunno e sarà redatto dal docente
tutor (v.) in collaborazione con la famiglia e lo
stesso alunno, consentendo così di superare un
modello di valutazione finale affidata
esclusivamente agli insegnanti e promuovendo un
processo di autovalutazione e di confronto
costruttivo tra tutti gli attori del processo
educativo.
Profilo
culturale, educativo e professionale (PECUP)
- La centralità dell’alunno è
formalmente assicurata dal PECUP, che descrive
quali competenze sono richieste allo studente al
termine di ciascuno dei due cicli di istruzione e
formazione. Di conseguenza, la progettazione
didattica deve fare costante riferimento proprio a
tale Profilo, per realizzare gli obiettivi in esso
raccolti, che non disegnano un modello parziale di
alunno ideale ma l’insieme delle prospettive che
devono essere curate nella formazione.
Tutor - È il docente che dovrebbe
coordinare il lavoro degli altri insegnanti nel
team didattico di una classe (ed avere un orario
settimanale prevalente nei primi tre anni di
scuola primaria), accompagnando personalmente il
processo di crescita degli alunni affidatigli e
curando in particolare le relazioni con la
famiglia e la compilazione del portfolio.
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Alternanza scuola-lavoro - L’art. 4 della
riforma Moratti [R.M.](legge 53/03) prevede che,
dopo il compimento dei quindici anni, i corsi
liceali o del sistema di istruzione e formazione
professionale possano essere svolti in alternanza
con esperienze lavorative progettate, attuate e
valutate dall’istituzione scolastica o formativa
in collaborazione con le imprese, per meglio
realizzare il percorso formativo e far acquisire
agli studenti competenze spendibili nel mercato
del lavoro.
Autonomia - L’art. 21 della legge
59/97 ha introdotto nell’ordinamento italiano
l’autonomia delle istituzioni scolastiche,
successivamente accolta anche nel testo della
Costituzione dopo la riforma del suo Titolo V
(2001). Ogni istituzione scolastica ha una propria
personalità giuridica e gode di autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, entro i limiti fissati
dalla legge. Si supera così la precedente
impostazione verticistica della scuola come
sistema gerarchico che gestisce la periferia sulla
base di decisioni prese centralmente dal Ministero.
Il regolamento dell’autonomia è il DPR 275/99.
Curricolo - È il percorso che
l’alunno deve compiere per raggiungere gli
obiettivi didattici ed educativi che gli vengono
proposti. L’adozione di una programmazione
curricolare supera la didattica tradizionale
basata sullo svolgimento del programma e affida
agli insegnanti il compito di progettare l’intero
percorso scegliendo liberamente e coerentemente le
modalità più efficaci per il raggiungimento di
quegli obiettivi. Al curricolo disciplinare, che
sintetizza le operazioni previste dall’insegnante
per l’apprendimento dell’alunno, si può affiancare
per . estensione il curricolo di istituto, che
descrive l’offerta formativa della singola scuola
sul piano disciplinare, o il curricolo di
indirizzo, che descrive le caratteristiche di un
determinato indirizzo di studi, fatto di una quota
obbligatoria ed una opzionale sulla base di quanto
ora consente l’autonomia scolastica.
Diritto-dovere di istruzione e formazione
- Il tradizionale obbligo scolastico, già
contemplato anche dall’art. 34 della Costituzione
per almeno otto anni di scuola, è stato
trasformato dalla R.M. in diritto-dovere di
istruzione e formazione, reinterpretando in tal
senso anche l’obbligo formativo già introdotto
dall’art. 68 della legge 144/99. Tale diritto-dovere
dura almeno dodici anni o comunque fino al
conseguimento di un diploma di qualifica entro i
18 anni di età e può essere soddisfatto,
all’interno del secondo ciclo, sia nel sistema di
istruzione che in quello di istruzione e
formazione professionale.
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